Si chiedono chiarimenti riguardo agli allievi che dopo nulla osta si trasferiscono nella nuova scuola all’inizio del nuovo periodo, ad esempio a gennaio.
I casi sono due:
1. L’allievo non è ancora stato scrutinato nella scuola precedente da cui si è trasferito e giunge prima degli scrutini della nuova classe; secondo la sottoscritta è la nuova scuola a scrutinarlo a gennaio utilizzando le valutazioni della scuola precedente, questo perché l’allievo non è più allievo della scuola precedente. È corretta la mia interpretazione?
2. L’allievo non è ancora stato scrutinato nella scuola precedente da cui si è trasferito e giunge a conclusione degli scrutini della nuova classe; secondo la sottoscritta rimane inclassificato in tutte le materie, seppure si assumono le valutazioni della precedente, utili per la conclusione dell’anno scolastico. È corretta la mia interpretazione?
In attesa di riscontro.
Cordiali saluti
In primis, per quanto riguarda i trasferimenti in corso d’anno, occorre ricordare che se si tratta di un cambio di indirizzo esso non può riguardare studenti NON del primo anno in quanto soltanto a loro è consentito eccezionalmente tale cambio (circ. 40055 del 12 dicembre 2023, punto 9) diversamente deve essere previsto il superamento degli esami integrativi.
1) Corretto. Considerato che la scansione temporale dell'anno scolastico è di competenza della singola istituzione scolastica, come pure i criteri che definiscono modalità e strumenti per la valutazione intermedia e finale, si ritiene che debba essere riunito il consiglio di classe, che prenderà atto delle singole valutazioni della scuola di provenienza, rilevate fino alla data del trasferimento, riportandole puntualmente con opportuna verbalizzazione. Tale verbale potrà costituire atto idoneo a sostituire la scheda di valutazione, peraltro si suggerisce, per rinforzare il contenuto di tale atto sostitutivo, di motivare sinteticamente la ragione di tale “compensazione” non chiarita nel quesito, come potrebbe essere ad esempio, e capita frequentemente, lo sfasamento tra scansione temporale trimestre-pentamestre / quadrimestre- quadrimestre, o per ragioni dovute al trasferimento dell’alunno.
2) Sì. È l’approccio corretto.