Il ddl 180 è ora oggetto di esame, in discussione in Commissione VII al Senato. Il disegno di legge riguarda le disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, col fine di rispettare i loro bisogni e le loro potenzialità, sviluppando l'interesse con piani didattici personalizzati. Il Governo dovrà predisporre i dettagli con decreti legislativi da emanare entro un anno dall'entrata in vigore della legge. Il ddl dovrebbe portare a un progetto sperimentale su piano triennale sviluppato in più fasi: prima la formazione per il personale docente che dovrà acquisire specifiche competenze per il riconoscimento degli studenti e degli alunni ad alto potenziale cognitivo e favorirne l'inserimento e il successo scolastico attraverso la definizione di buone pratiche, di metodi, di tecniche e di strategie didattiche che ne agevolino l'inclusione, successivamente ci sarà la realizzazione di progetti pilota per gli studenti meritevoli, cioè alunni che manifestino o abbiano capacità potenziali di apprendimento superiori rispetto a quelle dei coetanei. Come si legge: "Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisiti i pareri dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica e del Consiglio superiore della pubblica istruzione, predispone il Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo. 2. Il Piano di cui al comma 1 è attuato a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso al momento dell'adozione dello stesso e, con riferimento alla sperimentazione triennale, prevede: a) le modalità per la partecipazione delle istituzioni scolastiche, anche consorziate in rete; b) le attività di formazione rivolte ai docenti, da attuare nel primo anno; c) le attività finalizzate all'inclusione scolastica nelle istituzioni scolastiche aderenti, da svolgere nel secondo e nel terzo anno."
Per alunni o studenti ad alto potenziale cognitivo si intende:
1. l'alunno o lo studente che, nel corso degli studi, abbia manifestato, in una o più aree, una maggiore e più veloce capacità di apprendimento e un precoce raggiungimento di livelli specifici di competenze rispetto ai coetanei con un medesimo grado di istruzione.
2. Gli alunni e gli studenti ad alto potenziale cognitivo sono compresi nell'ambito di quelli con bisogni educativi speciali
Per le attività finalizzate all'inclusione scolastica, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.
Fatte salve le attività di cui al comma 2, al fine di personalizzare gli apprendimenti per gli alunni e gli studenti ad alto potenziale cognitivo, all'inizio di ciascun anno scolastico, in accordo con le famiglie, nell'ambito dell'adozione del PDP si tiene conto dei bisogni, anche relazionali ed emotivi, degli interessi e delle attitudini di ciascun alunno o studente.
Agli oneri derivati dalla realizzazione di questo piano di sperimentazione, si provvede mediante 350.000 euro per ciascun anno di sperimentazione, mediante corrispondente riduzione delle rpoiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,