Il 23 Luglio 2024 è stato approvato definitivamente da Camera e Senato il Decreto Sport e scuola (DL 71/2024) testo di  conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 recante disposizioni urgenti in materia di sport e sostegno didattico agli alunni con disabilità per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024 e 2025, e in materia di università e ricerca.

L'articolo 17 stabilisce che il decreto in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ossia il 1° giugno 2024.

Il decreto è composto da 26 articoli, dei quali si riassume qui sotto quelli di materia scolastica:

L'articolo 6 prevede, in via straordinaria e transitoria, norme per il potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Nello specifico, il comma 1, per far fronte alla carenza di docenti specializzati sul sostegno, interviene introducendo, sino al 31 dicembre 2025, in aggiunta all'offerta formativa delle università, una nuova offerta formativa di specializzazione sul sostegno, erogata da INDIRE, e dedicata, in base al comma 2, a coloro che abbiano prestato servizio su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti. Al fine dell'attivazione di tali percorsi, il comma 3 prevede che il Ministro dell'istruzione e del merito definisca, con proprio decreto, il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati, i requisiti e le modalità per l'attivazione dei percorsi, i costi massimi (dei predetti percorsi), l'esame finale e la composizione della relativaL'articolo 6 prevede, in via straordinaria e transitoria, norme per il potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

L'articolo 7 - modificato nel corso dell'esame in sede referente -prevede, al comma 1, la possibilità di iscriversi a specifici percorsi di formazione, attivati dall'INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, per coloro che: a) alla data di entrata in vigore del presente provvedimento hanno superato, presso una università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità; e b) hanno pendente il procedimento di riconoscimento di tale titolo di formazione ovvero hanno in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento di riconoscimento. L'iscrizione è subordinata alla contestuale rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno. Il comma 2 dispone poi che, con il superamento di tali percorsi di formazione, si consegue un solo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relativo al grado di istruzione del percorso di formazione scelto. Il comma 2-bis – inserito nel corso dell'esame in sede referente – dispone che la rinuncia all'istanza di riconoscimento di cui al comma 1 dell'articolo in commento non ha effetto sullo scioglimento della riserva prevista per aggiornamento, trasferimento e nuovo inserimento in una graduatoria provinciale per le supplenze e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia, né sulle procedure di reclutamento dei docenti cui si accede con riserva di accertamento del titolo estero, e non comporta la revoca degli incarichi già conferiti con contratto a tempo indeterminato o determinato a coloro che sono ammessi al percorso formativo di cui al precedente comma 1. Il comma 3 prevede, inoltre, che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sono definiti i criteri di ammissibilità dei percorsi formativi su sostegno didattico agli alunni con disabilità e i corrispondenti requisiti di qualità, nonché i contenuti dei percorsi di cui all'articolo in esame, riferiti ai diversi gradi di istruzione. Tale decreto definisce altresì le ulteriori modalità di attuazione dei suddetti percorsi. Il comma 4 prevede una clausola di invarianza finanziaria degli oneri.

L'articolo 7-bisinserito nel corso dell'esame in sede referenteprevede il riordino dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE). In particolare, il comma 1, ridefinisce le funzioni svolte da INDIRE. I commi 2 e 3 dispongono che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, sia nominato un commissario straordinario con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e con il compito, definito dal comma 4, di adottare, entro novanta giorni dal suo insediamento, il nuovo statuto dell'INDIRE. I commi 5 e 6 sono finalizzate a coordinare le nuove disposizioni introdotte ai commi precedenti con quelle, già vigenti, che disciplinano le funzioni dell'INDIRE in materia di sistema nazionale di valutazione e di gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+).
 
L'articolo 8 detta, al comma 1, misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno, promuovendo i diritti degli alunni con disabilità, e a favorire la serenità della relazione educativa. In particolare, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi di supplenza, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico. A tal fine, il comma 2, modificato durante l'esame in sede referente, stabilisce che le modalità di attuazione delle misure di cui all'articolo in esame sono definite con il regolamento che disciplina il conferimento delle supplenze annuali e temporanee. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al periodo precedente,  per l'anno scolastico 2025/2026, le modalità di attuazione delle misure di cui all'articolo in esame sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.
 
L'articolo 8-bisinserito nel corso dell'esame in sede referente – interviene in materia di accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia, disponendo, con norma transitoria, che continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia, la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe L-19 (senza indirizzo specifico), e la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria (senza il corso di specializzazione integrativo), classe LM-85 bis, purché conseguite entro l'anno accademico 2018/2019. Al contempo, prevede che continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia i titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 65 del 2017, purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019. L'articolo 9 – modificato in sede referente - al comma 1, indica quali siano i territori, a livello provinciale, in cui avviare le attività di sperimentazione della durata di dodici mesi, delle disposizioni relative alla valutazione di base disciplinata dal recente decreto legislativo n. 62 del 2024, in materia di disabilità. 
 
L'articolo 9 – modificato in sede referente - al comma 1, indica quali siano i territori, a livello provinciale, in cui avviare le attività di sperimentazione della durata di dodici mesi, delle disposizioni relative alla valutazione di base disciplinata dal recente decreto legislativo n. 62 del 2024, in materia di disabilità. Si prevede in particolare che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, realizzi le attività di sperimentazione avvalendosi di esperti, nel numero massimo di 30, con l’utilizzo di Formez PA e stipulando protocolli di intesa e convenzioni con i soggetti destinatari delle attività formative.
 
L'articolo 9-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, al comma 1 incrementa il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, previsto dall'art. 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023 (Legge di bilancio per il 2024).
 
L'articolo 10, comma 1, stabilisce le condizioni per la conferma in ruolo dei docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado che hanno ottenuto l'immissione in ruolo con riserva presso istituzioni scolastiche statali dopo aver partecipato al concorso indetto nel 2016, superando tutte le prove concorsuali, dopo esservi stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare. Tali soggetti devono - alla data di entrata in vigore del decreto in esame - aver superato il periodo di formazione e prova, ed essere in servizio da almeno tre anni, e devono acquisire, in ogni caso, entro il termine del 30 giugno 2025, 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado e la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito.

L'articolo 11, modificato nel corso dell'esame in sede referente, al comma 1, consente, a decorrere dall'a.s. 2025/2026, l'assegnazione, nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale, di un docente dedicato all'insegnamento dell'italiano per stranieri per le classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione ovvero che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe. 
 
L'articolo 12, al comma 1, introduce un'ulteriore nuova disciplina transitoria relativa alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'a.s. 2024/2025.
 
L'articolo 13 modifica - a decorrere dall'a.s. 2024/2025 - la disciplina relativa alla valutazione dei dirigenti scolastici, sopprimendo, da un lato, i nuclei di valutazione istituiti presso l'amministrazione scolastica regionale e prevedendo, dall'altro, che la valutazione abbia ora luogo sulla base (secondo l'inciso inserito in sede referente) degli strumenti e dei dati a disposizione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito nonché del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito (entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame), il quale stabilisce gli indirizzi per la definizione degli obiettivi strategici volti ad assicurare il buon andamento dell'azione dirigenziale e individua i soggetti che intervengono nella procedura di valutazione, in coerenza con la direttiva generale del Ministro dell'istruzione e del merito contenente gli indirizzi strategici.
 
L'articolo 14 detta disposizioni in materia di selezione e di durata del servizio all'estero del personale della scuola.
 
L'articolo 14-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, modifica, al comma 1, la disciplina semplificata di accesso alla prova orale nei concorsi per il personale docente della scuola. Il comma 2 stabilisce che la predetta modifica si applichi ai concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
 
L'articolo 15, al comma 1, posticipa dal 31 luglio 2024 al 31 dicembre 2024 il termine di conclusione del regime transitorio ai sensi del quale le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e gli enti pubblici di ricerca possono continuare ad indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca, ai sensi della normativa previgente alla riforma del 2022 che ha sostituito gli assegni di ricerca con i contratti di ricerca.
 
L'articolo 16 modifica la composizione della struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario per gli alloggi universitari, nominato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 19 del 2024 al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR in materia di alloggi universitari. In particolare: è ridotto da quattro a due il numero delle unità di personale non dirigenziale assegnate alla citata struttura, ed è aumentato da tre a cinque il numero massimo di esperti nominati dal Commissario. Inoltre, è precisato che l'incarico dell'unica unità di personale dirigenziale della struttura è conferibile anche a soggetti esterni ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione.