Il Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico, dà il parere circa le modalità applicative dell’articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, riguardante il congedo parentale. In particolare, si chiede se codesto Ministero, “al pari delle altre amministrazioni Funzioni Centrali, debba riconoscere agli aventi diritto il periodo di trenta giorni di congedo parentale retribuito all’80 per cento come quota aggiuntiva a quella già retribuita al 100 per cento, prevista dai vigenti CCNL o se anche tale ulteriore misura debba intendersi “assorbita” dal trattamento di cui ai medesimi CCNL.”
Come noto, nell’ambito delle disposizioni in materia di sostegno alle famiglie, il citato articolo 1, comma 179, della legge di Bilancio 2024, ha infatti introdotto un’importante novità in materia di congedo parentale, prevedendo che il trattamento economico per il secondo mese di congedo parentale viene elevato dal 30% all’80% a favore di coloro che, alla data del 31 dicembre 2023, risultino ancora in congedo di maternità o paternità ovvero ne fruiscano successivamente. Rimane invariato il primo mese per i lavoratori del settore scolastico (indennizzato al 100%).
Ne restano, invece, esclusi coloro che, al 31 dicembre 2023, abbiano già fruito interamente del periodo di astensione obbligatoria di cui ai capi III e IV del citato Testo unico, per i quali, quindi, il trattamento economico rimane invariato come da normativa previgente. Idem per coloro che non sono dipendenti, e dunque sono lavorator autonomi o iscritti alla Gestione separata. Conseguentemente, se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro genitore appartiene ad altra categoria lavorativa, l’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) spetta solo al genitore lavoratore dipendente.