Nella Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2024 è stato pubblicato  il contratto nazionale del lavoro per il comparto istruzione 2019/2021.  Numerose le novità che si seguito si riassumono

Le novità relative al personale insegnante

Computo delle ore di formazione del personale docente all’interno delle ore (40+40) previste per le attività collegiali

Benché il CCNL definisca la formazione del personale come una “leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale, le ore ad essa destinabili saranno computate insieme a quelle finora previste per le attività degli organi collegiali, 40 per il collegio dei docenti più altre 40 per i consigli di classe, e saranno obbligatorie solo fino al raggiungimento di tale limite complessivo. Naturalmente, essendo prioritaria la partecipazione alle sedute degli organi collegiali, resterà ben poco per tutto il resto e, quindi, per la formazione. Evidenziamo, peraltro, che le ore eccedenti quel limite, oltre ad avere carattere facoltativo, dovranno essere remunerate con un fondo d’istituto sempre più esiguo anche per effetto dell’aumento del 10% del compenso per le attività aggiuntive. Naturalmente, le attività formative imposte da legge imperativa, come quelle per la sicurezza, non rientrano nel suddetto limite.

Attività funzionali all'insegnamento possono svolgersi anche a distanza

Le attività funzionali possono essere svolte anche a distanza. Fanno eccezione le attività  a carattere deliberativo. Vale anche per le due ore di programmazione dei docenti di scuola primaria. Il Regolamento d'istituto potrà definire nello specifico le attività che sarà possibile svolgere a distanza.

Le ore di lavoro dedicate ai GLO rientrano nelle 40 ore obbligatorie di attività funzionali

Le attività del GLO sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti. detta programmazione dovrà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue.Per cui  le ore di attività svolte nei gruppi di lavoro operativo per l’inclusione (GLO) saranno comprese nel monte orario, di 40 ore, previste per le attività collegiali dei consigli di classe e di interclasse. Facendo parte delle 40 ore annue di attività funzionali all’insegnamento, tali ore non possono rientrare nelle ore dedicate alle lezioni.

Docenti di ruolo possono accettare supplenza annuale su posto intero anche su sostegno e altre classi di concorso

Il nuovo contratto scuola prevede la possibilità per i docenti di ruolo di poter accettare una supplenza annuale su posto intero anche su sostegno e altre classi di concorso. L'art.47  del CCNL prevede  infatti che il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato possa  accettare, nell’ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede. L’accettazione dell’incarico  comporta l’applicazione della disciplina
prevista  per il personale assunto a tempo determinato.

Le novità per il personale ATA

Lavoro a distanza

Il nuovo CCNL regolamenta il lavoro a distanza per il personale ATA. Sono  due diverse modalità di prestazione lavorativa: il lavoro agile e il lavoro da remoto. Per quanto riguarda il lavoro agile, è previsto un accordo specifico fra le parti e le attività di lavoro saranno svolte senza vincoli di orario precisi o un preciso luogo di lavoro. Per quanto riguarda il lavoro da remoto, la prestazione di lavoro viene effettuata con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza in materia di orario di lavoro.

Assenze per visite e prestazioni specialistiche del personale ATA

Per  la fruizione dei permessi del personale ATA per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici bisogna esaminare nel dettaglio l’articolo 69. L’articolo 69 abroga il precedente articolo 33 del CCNL 2018 e introduce alcune novità. Innanzitutto rimane invariata la misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro, che possono essere fruite per le prestazioni di cui sopra. I permessi sono assimilati alle assenze per malattia e sottoposti al regime economico di queste ultime. Inoltre, non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio che viene prevista nel caso di assenze per malattia nei primi 10 giorni.

La richiesta di permesso per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici va fatta al Dirigente Scolastico mediante apposita domanda e con un preavviso di almeno tre giorni. Soltanto in casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, è possibile presentare la domanda anche nelle 24 ore precedenti o, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui è necessario fruire del permesso. L’assenza per la quale si è richiesto il permesso viene giustificata dall’attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura in cui si è svolta la prestazione. L’attestazione può essere inoltrata dal dipendente oppure trasmessa direttamente dal medico o dalla struttura.

Il comma 3 prevede che: “I permessi orari di cui al comma 1 sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative. Fanno eccezione i permessi di cui all’art. 33 della Legge n. 104/1992 e i permessi e congedi disciplinati dal D.Lgs. n. 151/2001”. Un’ulteriore modifica riguarda il comma 12, dove vengono trattati i casi in cui l’incapacità lavorativa viene determinata dalle caratteristiche delle visite, degli accertamenti, degli esami o delle terapie. In questi casi, si legge nel nuovo CCNL: “la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l’assenza è giustificata mediante le attestazioni di cui al comma 11, lett. b) dalla quale emerga l’incapacità lavorativa”. Nel nuovo contratto, non servirà più l’attestazione di malattia ma direttamente l’attestazione di presenza della struttura o del medico, dalla quale emerga l’incapacità lavorativa del dipendente.

Mobilità verticale ATA per i passaggi di qualifica

Nel  CCNL vengono elencati i requisiti richiesti per poter accedere all’area successiva. Non più cinque aree ma quattro. Il personale può ‘spostarsi’ all’area immediatamente successiva. In caso di passaggio tra le aree il dipendente, nel rispetto della disciplina vigente conserva le eventuali giornate di ferie maturate e non fruite.

Graduatorie ATA terza fascia e nuovi profili professionali

Per accedere ai nuovi profili professionali con le graduatorie di terza fascia ATA sono necessari nuovi titoli. L’aggiornamento delle graduatorie di terza fascia ATA è atteso nel 2024 e dunque per i nuovi ingressi saranno necessari titoli di accesso differenti rispetto a quelli finora noti. Viene introdotta la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale quale requisito base per l’accesso. Per il profilo del cuoco sarà richiesto il diploma di scuola secondaria e non più la qualifica.

Fruizione dei permessi per motivi familiari e personali

L’art. 35, comma 12, prevede un’importante novità in merito alla fruizione dei permessi per motivi familiari e personali da parte del personale supplente. Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari).

Al personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato diverso da quello di cui al comma 12 sono, invece, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni per anno scolastico, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2 del CCNL 29/11/2007. Pertanto il nuovo contratto riconosce anche al personale supplente con contratto al 30 giugno o 31 agosto, il diritto a fruire di 3 giorni di permessi retribuiti nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari. Il precedente contratto invece riconosceva questo diritto solo al personale di ruolo.

Parte economica

E' stato previsto l’aumento della retribuzione professionale docente (RPD), del compenso individuale accessorio per il personale ATA  e dell’indennità di direzione per i direttori SGA a decorrenza da gennaio 2022. A ciò si aggiunge un compenso una tantum per tutto il personale docente ed ATA in servizio nell’a.s. 2022/2023 (compreso il personale con contratto annuale o fino al termine delle attività). La RPD è prevista identica ai docenti dei differenti gradi di scuola (infanzia primaria e secondaria) ed è attribuita in base a tre fasce di anzianità di servizio, invece il compenso individuale accessorio al personale ATA viene riconosciuto in base al profilo professionale. Previsto un mese di tempo dalla data della sottoscrizione per l’adeguamento dello stipendio mensile. Tutte le cifre indicate sono lordo dipendente. Per ottenere gli importi netti occorre sottrarre le ritenute assistenziali e previdenziali e le ritenute Irpef.

Gennaio 2024 Rpd/Cia/
Indennità

Arretrati 2022/2023

Una tantum

Docente
0-14 anni

10,30

247,20

63,84

321,34

Docente
15-27 anni

12,70

304,80

63,84

381,34

Docente
da 28 anni

16,10

386,40

63,84

466,34

Collaboratore

6,70

160,80

44,11

211,61

Operatore

6,70

160,80

44,11

211,61

Assistente

7,40

177,60

44,11

229,11

Funzionari ed
elev. qualif.ne

65,00

1.560,00

44,11

1.669,11

Incremento retribuzioni ore aggiuntive

A ciò si aggiunge anche un incremento del 10% delle retribuzioni delle ore aggiuntive per i docenti e ATA finanziato con il FMOF.

Indennità di lavoro notturno e festivo Ata delle istituzioni educative

Vengono inoltre innalzate anche le misure delle indennità di bilinguismo e trilinguismo, di lavoro notturno e/o festivo spettanti al personale educativo e ATA delle istituzioni educative.

Indennità di direzione DSGA

L’indennità di direzione per i DSGA, la parte variabile, sarà integrata in sede di contrattazione integrativa nazionale anche utilizzando le risorse della legge 160/2019 (valorizzazione personale scolastico)

Posizioni economiche

Per quanto riguarda le posizioni economiche, quelle già esistenti verranno rivalutate e grazie alla revisione normativa prevista dal nuovo CCNL, il meccanismo di attribuzione delle nuove posizioni economiche sarà semplificato rispetto al passato. II nuovo CCNL potrà regolare gli aspetti economici e quelli relativi alla prestazione lavorativa.

Assistenti tecnici del primo ciclo: indennità di disagio

All’assistente tecnico del primo ciclo  di cui alla legge 178/2020 utilizzato su più sedi è riconosciuta un’indennità di disagio il cui importo varia da un minimo di 350,00 euro ed un massimo di 800,00 euro annui lordi. Ciò, viene definito in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all’art. 30, comma 4, lett. a6) tenendo conto del numero di scuole affidate e della distanza media tra le stesse. L’indennità viene corrisposta a carico delle risorse del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.

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Il testo è aggiornato con il CCNL 2019/2021 siglato il 18 gennaio 2024.

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