Sgravio sulla quota dei contributi previdenziali

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche ai dipendi pubblici è riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore:

  • di 6 punti percentuale a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 692 euro, al netto del rateo di tredicesima;

  • di 7 punti percentuale a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al presente comma, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Fondo per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2022-2024

Il Fondo per la contrattazione collettiva nazionale del pubblico impiego è incrementato:

  • di ulteriori 3 miliardi di euro per un importo complessivo di 5 miliardi di euro a regime, pari a un incremento del 5,78%.

Indennità di vacanza contrattuale (IVC): A decorrere dal 2024 è incrementata di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale.

A dicembre 2023 tale importo è stato già pagato come anticipazione al personale della scuola con contratto a tempo indeterminato. L’anticipazione, per tale personale, verrà riassorbita al momento della sottoscrizione del contratto nazionale relativo al triennio 2022-2024.

Pensioni - APE sociale

È prorogata fino al 31/12/2024:

  • per chi è in possesso dei requisiti richiesti (disoccupati di lungo corso, caregiver, invalidi al 74% );
  • a condizione di possedere un’età anagrafica di 63 anni e 5 mesi.

Presentazione domanda: entro il 31 marzo 2024, ovvero (in deroga a quanto previsto dal D.P.C.M. 88/2017), entro il 15 luglio 2024.

N.B.: Il beneficio non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Pensioni - Quota 103

  • È prorogata di un anno. 

  • Requisiti: 62 anni e 41 anni di contributi.

    Chi aderirà nel 2024:
     
  • intera pensione calcolata con il sistema contributivo;
  • misura dell’assegno non superiore a 272 euro lordi al mese (quattro volte il trattamento minimo INPS) sino al compimento dell’età di 67 anni.
  • presentazione domanda personale della scuola: entro il 28 febbraio 2024.

Per chi ha maturato i requisiti di quota 103 entro il 31 dicembre 2023 mantiene i precedenti benefici (pensione calcolata con il sistema misto e misura dell’assegno che non potrà risultare superiore 2.840 euro lordi mensili ovvero cinque volte il trattamento minimo INPS.)

Innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria

A decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, che acquistano uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, è attribuito un contributo fino al 90 per cento della spesa. Con decreto del capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente il bando per l’assegnazione del contributo.

Organici collaboratori scolastici - PNRR e Agenda Sud

Sono prorogati dal 1° gennaio al 15 aprile 2024 i contratti per gli incarichi temporanei dei collaboratori scolastici attivati fino al 31 dicembre 2023 dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, nell’ambito degli organici PNRR e Agenda Sud (svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR - contrasto alla dispersione scolastica e riduzione dei divari territoriali e negli apprendimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Finanziamento aggiuntivo Agenda Sud

Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, è autorizzata la spesa di ulteriori 40 milioni di euro per l’anno 2025 destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI (articolo 10, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159).

Docente tutor e orientatore

Il fondo, istituito dalla legge 197/2022, con la dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2023, destinato alla valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento:

  • è incrementato di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

  • le modalità e i criteri di utilizzo delle risorse sono definiti in sede di con trattazione collettiva integrativa nazionale, in un’apposita sessione contrattuale che disciplina l’utilizzo anche delle ulteriori risorse individuate nell’ambito della contrattazione collettiva del comparto istruzione e ricerca, ovvero derivanti da altre fonti di finanziamento europee.

  • tra i criteri è assegnata priorità alle attività svolte nelle istituzioni scolastiche individuate nell’ambito del piano Agenda Sud, sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendi menti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell’Istituto nazionale per la valuta zione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

Piano nazionale di formazione del personale docente e ATA

Per l’integrazione del Piano nazionale di formazione del personale docente e per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario è autorizzata la spesa di 39,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 (articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e lettera b) del comma 2 dell’articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59).

Congedo parentale - Elevazione dell'indennità per una mensilità 

La Legge di Bilancio per l’anno 2023, modificando l’articolo 34 del Decreto legislativo n. 151/2001, aveva disposto l’elevazione dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% della retribuzione per una mensilità, da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

Tale disposizione si applicava ai genitori che terminavano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, il congedo di paternità successivamente al 31 dicembre 2022. Per cui la retribuzione, per il 2023, è stata la seguente: un mese all’80% - se fruito entro i 6 anni del figlio - e 8 mesi al 30% se fruiti entro i 12 anni del figlio. 

Tale disposizione non ha trovato applicazione per il personale della scuola perché, come noto, il CCNL scuola già stabilisce una norma di miglior favore per i primi 30 giorni di congedo parentale che sono interamente retribuiti. Per cui la retribuzione del congedo, per il personale docente e ATA, è la seguente: un mese al 100% - entro i 12 anni del figlio - e 8 mesi al 30% entro i 12 anni del figlio.

La Legge di bilancio per il 2024 ha ulteriormente modificato l’articolo 34 del Decreto legislativo n. 151/2001 e ha disposto l’elevazione dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% (per il solo 2024) e dal 30% al 60% (dal 2025) della retribuzione per una seconda mensilità, da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

Per cui, a nostro avviso, questa seconda mensilità è valida anche per il personale della scuola per cui il congedo parentale è così retribuito:

  • un mese al 100% (fino ai 12 anni del bambino);

  • un mese all’80% per il 2024 e, se non utilizzato, al 60% dal 2025 (solo se fruito entro i 6 anni del bambino altrimenti se fruito dai 7 ai 12 anni è retribuito al 30%);

  • per i restanti 7 mesi di congedo parentale che spettano, da utilizzare entro i 12 anni del bambino, l’indennità è al 30%.

Nota bene:

la retribuzione del mese all’80% per il 2024 (o al 60% dal 2025):

  • è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.

  • si applica con riferimento ai lavoratori che terminano (anche per un solo giorno) il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023. Sono, quindi, esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2023 e per i quali la retribuzione del congedo parentale eventualmente spettante resta invariata: il primo mese retribuito al 100% e i restanti 8 mesi retribuiti al 30%.