Nuova pronuncia, questa volta del Tribunale di Napoli, sugli ambiti di competenza degli organi direttivi dell’amministrazione scolastica ad irrogare la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per tre giorni in base a quanto previsto dall’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001. Come noto il comma 4 dell’art. 55-bis dispone che per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente a segnalare immediatamente la condotta ma che è l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari a contestare e concludere il procedimento.
Il nodo problematico è che l’attribuzione della competenza ad irrogare la sanzione si definisce sulla base delle sanzioni edittali massime stabilite per i fatti, da intendersi come quelli indicati nell’atto di contestazione, e non sulla base della misura che la pubblica amministrazione possa astrattamente ex ante prevedere di irrogare. Così anche la Cassazione ha ricordato che “il potere di sospensione del personale docente, seppure previsto dalla legge quale competenza del dirigente della struttura, risulta tuttavia, in concreto, non esercitabile inquanto non vi è una fattispecie legale o contrattuale a cui poterlo applicare, non potendo il dirigente scolastico fare una valutazione ex ante della sanzione irrogabile al caso concreto sulla base di valutazioni ipotetiche e discrezionali riguardanti la minore o maggiore gravità” (Cassazione civile sez. lav. 30/10/2019, n. 28111).
A livello normativo inoltre la riforma Madia ha introdotto il comma 9-quater sempre all’art. 55-bis per cui è inalterata la distinzione tra sanzioni disciplinari di scarsa gravità – sospensione dal servizio sino a dieci giorni – e sanzioni più gravi, in relazione alle quali il procedimento disciplinare resta assegnato all’UPD. Quindi tale norma attribuisce al dirigente scolastico soltanto il potere di infliggere l’avvertimento scritto, la censura e la sospensione dal servizio sino a 10 giorni, continuando di fatto per il personale docente ed educativo della scuola di ogni ordine e grado ad applicarsi le norme di cui agli artt. da 493 a 495 del d.lgs. n. 297/1994. In tali norme non è prevista la sanzione della sospensione fino a dieci giorni, che era quella applicata al soggetto ricorrente (il docente sanzionato).
La fondatezza della censura era pertanto risultata sufficiente per disporre l'annullamento della sanzione applicata; da quanto esposto, infatti, derivava la illegittimità dell’intero procedimento disciplinare e conseguenzialmente della sanzione irrogata a sua conclusione. Il giudice ordinario ha pertanto dichiarato l’illegittimità della sanzione consistente nella sospensione dal servizio con privazione della retribuzione irrogata con provvedimento del Dirigente scolastico, sanzione che pertanto deve essere dichiarata nulla e in seguito gli organi dell’amministrazione scolastica convenuti in giudizio (Miur e USR Campania) sono stato condannati al pagamento in favore del ricorrente dell’importo corrispondente agli emolumenti trattenuti.
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