I docenti degli istituti di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale (AFAM) hanno diritto al trattamento economico previsto dal c.c.n.l. del comparto di appartenenza, non potendosi applicare il c.c.n.l. del comparto scuola né operare confronti tra le due regolamentazioni, in quanto non è consentito al datore di lavoro pubblico attribuire trattamenti diversi da quelli contrattualmente stabiliti.
Cassazione civile sez. lav. - 16/11/2018, n. 29637