Il Tribunale di Gorizia, con la sentenza 172 emessa il 13 luglio 2023, ha affrontato un caso di particolare interesse che coinvolge la sicurezza sul lavoro nell’ambito scolastico. L'episodio è stato approfondito dal Dirigente Scolastico Gianluca Dradi in un articolo pubblicato su Amministrare la Scuola, del marzo 2024.
Il fatto
L'episodio riguarda un docente di sostegno ferito da un alunno autistico a lui affidato. Dopo l’incidente, l’insegnante ha deciso di ricorrere alle vie legali per ottenere il risarcimento del danno differenziale, chiamando in causa sia il Dirigente scolastico sia il Ministero dell’Istruzione.
Con il termine "danno differenziale" si intende la differenza tra le spese effettivamente sostenute dal lavoratore infortunato e l’indennizzo riconosciuto dall’INAIL. Quest’ultimo, infatti, risarcisce il danno derivante da infortuni sul lavoro o malattie professionali, ma spesso non copre tutti i costi o i pregiudizi subiti dal lavoratore. Per ottenere il risarcimento del danno differenziale, è necessario dimostrare che il danno sia stato causato da un fatto illecito attribuibile al datore di lavoro o a terzi durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Nel caso in questione, il Tribunale ha escluso la responsabilità del Dirigente scolastico e del Ministero, basandosi sul principio dell’inevitabilità di alcuni rischi. La decisione dei giudici ha evidenziato l’imprevedibilità dell’episodio, attribuendolo a un «gesto repentino e improvviso dell’alunno».
La responsabilità del Dirigente Scolastico
Questo caso solleva interrogativi sulla responsabilità del Dirigente scolastico, che in qualità di datore di lavoro è tenuto a garantire la sicurezza dei propri dipendenti. Quanto è prevedibile, ad esempio, la condotta di un alunno con patologie psichiatriche che potrebbe manifestare comportamenti aggressivi?
In merito alla tutela dei lavoratori, l’articolo 2087 del Codice Civile impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie per garantire l’integrità fisica e morale dei dipendenti. In aggiunta, la normativa sulla sicurezza sul lavoro – sancita dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123 e dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – definisce obblighi e procedure per ridurre al minimo i rischi in ambiente lavorativo.
Anche la giurisprudenza si è espressa più volte sull’obbligo di tutela del lavoratore, sottolineando che il datore di lavoro deve adottare anche misure non convenzionali, se necessarie, per proteggere il personale. Ad esempio, la Corte di Cassazione (Sent. Civile, Sez. Lav., 6 settembre 1988, n. 5048) ha ribadito che il datore di lavoro deve prendere tutte le precauzioni possibili per salvaguardare l’integrità fisica del lavoratore.
Nel contesto scolastico, tali obblighi devono bilanciare la necessità di garantire la sicurezza del personale con il diritto degli alunni disabili all’inclusione scolastica. La normativa prevede quindi una serie di adempimenti che possono ridurre il rischio per il personale docente senza compromettere il percorso educativo dell’alunno.
L’importanza di una polizza integrativa
Un aspetto cruciale per la gestione del rischio è la stipula di una polizza assicurativa integrativa. Sebbene l’INAIL offra una copertura per gli infortuni sul lavoro, questa è limitata ai casi gravi, come la morte o invalidità permanente superiore al 6%. Inoltre, l’INAIL non copre le spese mediche sostenute dal lavoratore, che spesso devono essere anticipate dallo stesso dipendente e, in molti casi, sono soggette a ticket sanitari.
Questa situazione è spesso alla base di contenziosi tra lavoratori e datori di lavoro. Una polizza integrativa, invece, può garantire il rimborso di tutte le spese sostenute dall’infortunato e offrire un indennizzo anche in caso di invalidità minima, partendo dal primo punto percentuale.
Oltre a tutelare il dipendente, una polizza integrativa rappresenta un vantaggio anche per l’Istituto scolastico. In caso di responsabilità civile, infatti, essa evita che l’Istituto debba risarcire direttamente il danno, trasferendo l’onere economico all’assicurazione.