II D.P.R. n. 275 del 1999, art. 14, attribuisce alle istituzioni scolastiche tutte le funzioni relative alla gestione del personale con esclusione di quelle riservate all'amministrazione centrale o periferica. La norma va intesa nel senso che, in materia di stato giuridico del personale, le funzioni che non siano esplicitamente riservate all'amministrazione centrale e periferica rientrano nell'attribuzione alle amministrazioni scolastiche (dovendosi escludere che, in assenza di specifiche disposizioni, sopravviva qualsivoglia precedente disposizione attributiva di determinate funzioni all'amministrazione centrale e periferica).
La generale previsione del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 25 (che, nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, attribuisce al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale) coordinata con la ricognizione delle "competenze escluse" di cui ali'art. 15 del D.P.R. 275/99 (che prevede il permanere della "normativa vigente in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario", quindi, in particolare, il Capo 4a Disciplina — Sezione la: Sanzioni disciplinari, del d.lgs. n. 297 del 1994), esclude dalle attribuzioni delle istituzioni scolastiche taluni provvedimenti (quali la destituzione) rientranti fra quelli di gestione del personale e implicanti la risoluzione del rapporto di lavoro, ma non i provvedimenti, parimenti determinanti la cessazione del rapporto, contemplati dal successivo Capo 5" — Sezione la Cessazioni (collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, accettazione delle dimissioni, decadenza, dispensa dal servizio).
Corte di Cassazione, sez. lav., 8 aprile 2008, n. 9129