Stante la costituzionale presunzione di non colpevolezza dell'imputato fino alla condanna definitiva (art. 27 comma 2, Cast.), della clausola del bando secondo cui è requisito di ammissione « non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione » va data una stretta interpretazione nel senso che sono realmente impeditivi solo quei procedimenti penali nei quali il soggetto è sottoposto a misura restrittiva della libertà personale, che gli impedisce di svolgere attività lavorativa. Invero, la regola generale per la partecipazione ai concorsi pubblici è quella secondo cui non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso la P.A., non essendo di per sé rilevante la mera pendenza di un processo penale, salve regole specifiche di singoli ordinamenti.
Consiglio di stato , Sez. VI, 12 dicembre 2011, n.6494