Stante la costituzionale presunzione di non colpevolezza dell'imputato fino alla con­danna definitiva (art. 27 comma 2, Cast.), della clausola del bando secondo cui è requisito di ammissione « non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministra­zione » va data una stretta interpretazione nel senso che sono realmente impeditivi solo quei procedimenti penali nei quali il soggetto è sottoposto a misura restrittiva della libertà personale, che gli impedisce di svolgere attività lavorativa. Invero, la regola generale per la partecipazione ai concorsi pubblici è quella secondo cui non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso la P.A., non essendo di per sé rilevante la mera pendenza di un processo penale, salve regole specifiche di singoli ordinamenti.

Consiglio di statoSez. VI, 12 dicembre 2011, n.6494