Il processo di cognizione nella giurisdizione di legittimità, si presenta come giudizio di impugnazione, di un atto amministrativo finalizzato alla sua eliminazione. Con il d.L.vo n.102/2010, Codice del Processo Amministrativo, è stata introdotta una disciplina organica delle azioni esperibili davanti al giudice amministrativo, tra queste la principale è l'azione di annullamento.
L’azione di annullamento è la classica azione nel processo amministrativo rientrante nella giurisdizione di legittimità che mira alla eliminazione dell’atto impugnato. L’art.29 del CPA ribadisce che l’azione di annullamento deve essere proposta entro termine di decadenza di 60 giorni, per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere.
Qualora sia proposta un’azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge.
La notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse.
L'atto amministrativo benché viziato continua a produrre effetti fino alla sentenza di annullamento che ha effetto retroattivo.
Il ricorrente con istanza cautelare può chiedere la sospensione degli effetti provvedimento.