La Corte di cassazione con la sentenza n. 3184 del 27 gennaio 2020 ha stabilito che, in caso di infortunio sul lavoro al dipendente, il dirigente delegato alla manutenzione degli impianti deve essere assolto dall’imputazione di lesioni personali colpose, in quanto lo stesso è mero organo tecnico privo di autonomia decisionale.
Pertanto, pur essendo il lavoratore rimasto vittima di un grave infortunio, il dirigente non deve essere condannato, in quanto non assume alcuna posizione di garanzia sulla sicurezza dei dipendenti, essendo tenuto a concordare con il datore di lavoro ogni piano di interventi da realizzare.
Dunque, in caso di evento lesivo occorso al lavoratore sul posto di lavoro la responsabilità penale rimane circoscritta al datore di lavoro.
Precedenti giurisprudenziali.
Corte di cassazione sentenza n. 6277 del 8/2/2008. Il dirigente e il preposto sono, per quanto di competenza, responsabili iure proprio degli obblighi di sicurezza sul lavoro indipendentemente dalla eventuale delega fornita dal datore di lavoro.
Corte di cassazione sentenza n. 32358 del 5/7/2017. In tema di tutela della sicurezza e salute dei luoghi di lavoro negli enti locali, per datore di lavoro deve intendersi il dirigente al quale spettano poteri di gestione, ivi compresa la titolarità di autonomi poteri decisori in materia di spesa. Pertanto, condizione necessaria per riconoscere in capo al dirigente la qualità di datore di lavoro è che questo sia dotato di effettivi poteri gestionali, decisionali e di spesa. Ne deriva che il dirigente, pur potendo assumere la qualità di datore di lavoro ex art. 2, lett. b), del dlgs 81/2008, non è responsabile delle violazioni che sanzionano la mancata esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione degli edifici scolastici, qualora risulti in concreto privo di autonomi poteri gestionali, decisionali e di spesa
Corte di cassazione sentenza n. 1502 del 14/1/2010. Il dirigente, come il datore di lavoro e il preposto, è individuato direttamente dalle legge e dalla giurisprudenza come il soggetto cui competono i poteri originari e specifici, differenziati tra loro e collegati alle funzioni a essi demandati, la cui inosservanza comporta la diretta responsabilità del soggetto iure proprio. Di conseguenza, il dirigente non è chiamato a rispondere- in quanto delegato dal datore di lavoro, ma bensì a titolo diretto e personale per l’inosservanza di obblighi che allo stesso, come già si è detto, direttamente fanno capo










