I provvedimenti di recupero di somme indebitamente corrisposte dall'Amministrazione ad un proprio dipendente sono vincolati, sicché, ai sensi dell'art. 27-octies, legge 7 agosto 1996 241, l'eventuale mancanza della partecipazione al procedimento per omissione della comunicazione di avvio del procedimento non influisce sulla debenza o meno delle somme, né sulla possibilità di difesa del destinatario perché questi, nell'ambito del rapporto obbligatorio paritetico di reciproco dare-avere, può sempre far valere le proprie eccezioni contrarie all'esistenza del credito nell'ordinario termine di prescrizione; infatti, attraverso tali provvedimenti l'amministrazione esercita un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, ai sensi dell'art. 2033 c.c., in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate .

TAR SICILIA n.1920 - Sez. II — 28 giugno 2013