Non sussiste alcuna discrezionalità in capo al dirigente di un Istituto scolastico in ordine al rilascio del nulla osta al trasferimento dell'alunno in altra scuola; al contrario, l'atto richiesto appare vincolato e legato alla semplice ricorrenza di una posizione regolare dell'alunno sul piano disciplinare e fiscale.

Secondo la giurisprudenza amministrativa l'art. 4 R.D. n 653 del 1925 "non attribuisce alcuna discrezionalità al dirigente dell'Istituto di provenienza in ordine al rilascio del nulla osta al trasferimento. Al contrario, l'atto richiesto appare vincolato e legato alla semplice ricorrenza di una posizione regolare dell'alunno sul piano disciplinare e fiscale" (T.A.R. Catania, II, 15 gennaio 2009, n 59); pertanto, "il dirigente scolastico dell'Istituto presso il quale è stata già effettuata l'iscrizione dell'alunno che chiede il trasferimento presso altra scuola, deve rilasciare il relativo nulla osta...essendo esclusa una potestà discrezionale nel senso di un apprezzamento delle ragioni che inducono lo studente (o per esso la famiglia) a chiedere il trasferimento" (T.A.R. Palermo, II, 30 marzo 2015, n. 784); e ancora: "Risulta altresì fondato il motivo con cui si evidenzia l'assenza di discrezionalità nel rilascio del nulla osta in questione da parte dell'Istituto Scolastico di provenienza. E infatti, ai sensi dell'art. 4 del RD n. 653/1925, <<l'alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l'anno scolastico deve farne domanda in carta legale al preside del nuovo istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica col nulla osta da cui risulti che la sua posizione è regolare nei rapporti della disciplina e dell'obbligo delle tasse, e una dichiarazione del preside dell'istituto di provenienza relativa alla parte di programma già svolta>>

L'interpretazione giurisprudenziale formatasi sulla norma in questione, per la quale non sussiste alcuna discrezionalità in capo al dirigente di un Istituto scolastico in ordine al rilascio del nulla osta al trasferimento; al contrario, l'atto richiesto appare vincolato e legato alla semplice ricorrenza di una posizione regolare dell'alunno sul piano disciplinare e fiscale (T.A.R. Catania, sez. II, 15 gennaio 2009 , n. 59).

Ne segue che il Dirigente Scolastico dell'Istituto presso il quale è stata già effettuata l'iscrizione dell'alunno che chiede il trasferimento presso altra scuola, deve rilasciare il relativo nulla osta, indipendentemente dall'inizio o meno delle lezioni, a meno che non sussistano circostanze oggettive che non consentano l'iscrizione dello studente presso il tipo di istituto scolastico prescelto, essendo esclusa una potestà discrezionale nel senso di un apprezzamento delle ragioni che inducono lo studente (o per esso la famiglia) a chiedere il trasferimento"; T.A.R. Campania Napoli, VIII, 7 novembre 2013, n. 4956).

T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. II, 13/02/2017, n.249