Ai sensi dell'art 2, Legge 7 agosto 1990 n. 241, l'obbligo giuridico per la Pubblica amministrazione di provvedere sussiste in tutte le fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento e quindi, tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni, qualunque esse siano, dell'Amministrazione.

In linea di massima, nei giudizi sul silenzio dell'Amministrazione, il giudice amministra­tivo non può andare oltre la declaratoria di illegittimità dell'inerzia e l'ordine di provvedere; di conseguenza in generale gli resta precluso il potere di accertare direttamente la fondatezza della pretesa fatta valere dal richiedente, sostituendosi all'Amministrazione stessa, esercitando una giurisdizione di merito di cui nella materia de qua non dispone; può però, sempre nell'ambito del giudizio sul silenzio, conoscere dell'accoglibilità dell'istanza nelle ipotesi di manifesta fondatezza, allorché siano richiesti provvedimenti amministrativi dovuti o vincolati in cui non c'è da compiere alcuna scelta discrezionale che potrebbe sfociare in diverse soluzioni e fermo restando il limite della impossibilità di sostituirsi all'Amministrazione; ed ancora nell'ipotesi in cui l'istanza sia manifestamente infondata, sicché risulti del tutto diseconomico obbligare l'Amministrazione a provvedere laddove l'atto espresso non potrebbe che essere di rigetto.

Consiglio di Stato n.5994 - Sez. IV — 13 dicembre 2013