L'art. 71, d.P.R. n. 445 del 2000, in materia di controllo sulle autodichiarazioni, non vale ad
assolvere l'interessato dall'onere di dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati, ma abilita
l’Amministrazione, appunto, a esplicare attività di controllo, il cui esito negativo ricade,
all’evidenza, a danno del dichiarante, secondo quanto prevede il successivo art. 75. Tale ultima
norma non sta neppure a significare che le conseguenze del controllo siano limitate, in caso di esito
negativo, alla decadenza dai benefici, valendo invece (con portata generale) ad eliminare qualsiasi
effetto positivo che sia derivato in favore del dichiarante non fedele (effetto consistente, nel caso di  

specie, nell'iscrizione all'albo).

Consiglio di Stato, sez. VI, 30 novembre 2011, n. 6327