Il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa esclusivamente sulla constatazione della sua insufficiente preparazione e dell’incompleta maturazione personale, necessarie per accedere alla successiva fase di studi e la valutazione di legittimità di tale giudizio deve essere condotta avendo esclusivo riguardo agli elementi che denotano, alla conclusione dell'anno scolastico, la presenza o meno di un sufficiente livello di preparazione e di maturità dell'alunno. 

Neppure vale ad inficiare il giudizio del consiglio di classe un eventuale difetto nella relazione scuola - famiglia, dato che, alla stregua delle norme che governano l'ammissione alla classe successiva, ciò che assume rilievo è la possibilità di esprimere un giudizio favorevole sul livello di preparazione e di apprendimento concretamente raggiunto dall'alunno al termine dell'anno scolastico o, in presenza, di carenza, un giudizio favorevole sulla possibilità del loro recupero. La valutazione di legittimità del giudizio di non ammissione alla classe superiore deve essere condotta avendo esclusivo riguardo agli elementi che denotano, alla conclusione dell'anno scolastico, lo sviluppo degli apprendimenti e l'acquisizione di nuove competenze, senza che su di essa possa incidere la mancata attivazione di specifici interventi atti a favorire il recupero scolastico dello studente.

Tar Brescia, sez. II, 07 maggio 2020, n.340