Il fatto
Un docente ha richiesto al Tribunale il pagamento delle “ore di buco” presenti nel suo orario scolastico ritenendo che il tempo trascorso a scuola fosse considerato come tempo lavoro effettivo.
Il docente medesimo ha richiesto anche un risarcimento del danno non patrimoniale perché utilizzato in una sede staccata della scuola nonostante usufruisse della legge 104/1992 per l’assistenza alla madre.
I tre gradi di giudizio
Il Giudice di 1° grado ha respinto entrambe le richieste del ricorrente per i seguenti motivi:
- le “ore di buco” non rientrano nell’orario di servizio retribuito perché il docente può gestirle come ritiene più opportuno;
- l’utilizzo del docente in una sede staccata, non distante dalla sede centrale – circa un chilometro, non rappresenta un trasferimento proprio per la vicinanza delle due sedi.
La Corte d’appello ha nuovamente rigettato le richieste del docente motivando la sua decisione come segue:
- l’assegnazione ad una sede distaccata vicina alla sede centrale non può essere considerata trasferimento;
- il docente durante le “ore di buco” non aveva alcun obbligo di restare a scuola per cui non possono essere retribuite e il ricorrente non ha prodotto alcuna prova che le ore di inattività fossero effettivamente utilizzate nell’interesse della scuola.
La Corte di Cassazione, infine, ancora una volta ha rigettato le richieste del docente ed ha confermato la decisione della Corte d’appello in quanto secondo la direttiva europea 2003/88/CE il tempo lavoro si considera tale solo quando il dipendente è effettivamente al lavoro ed è utilizzato nell’esercizio delle sue funzioni.
Nel caso di specie il docente non ha dimostrato di aver dovuto svolgere delle attività nelle sue “ore di buco”.
La sentenza della Corte di Cassazione chiarisce che le “ore di buco” non sono automaticamente retribuibili a meno che il docente non sia utilizzato in attività scolastiche.
Per quanto riguarda lo spostamento tra plessi dello stesso istituto secondo la Corte di Cassazione non può essere considerato trasferimento se tutto ciò rientra nell’organizzazione della scuola.