Seppure il diritto ai congedi parentali fruibili in modalità frazionata è finalizzato a conciliare le esigenze lavorative con le esigenze di cura dei figli, esso non comporta anche il diritto a godere di turni fissi per agevolare la collocazione temporale di tali permessi.
Il D.Lgs. n. 80/2015, nell'approntare misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, è intervenuto ad inserire nell'art. 32 D.Lgs. n. 151/2001 il comma 1-ter per stabilire che, in caso di mancata regolamentazione da parie della contrattazione collettiva delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria, nei limiti e modalità di frazionamento previsti dallo stesso articolo; per esercitare il diritto, il genitore che si avvalga della facoltà di fruire i congedi su base oraria è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro con due giorni prima.
Il datore di lavoro, come argomenta il tribunale, non è di certo tenuto ad agevolare il soddisfacimento delle esigenze di cura dei figli predisponendo turni di lavoro che lo facilitino.
Tuttavia non può neppure stabilire criteri di rotazione che lo ostacolino appositamente. Il contratto di lavoro, come ogni altro contratto, va infatti eseguito con correttezza (art. 1175 cod. civ.) e buona fede (art. 1375 cod. civ.), principi che devono in generale guidare ogni comportamento delle parti di un rapporto obbligatorio (Cass. 6 dicembre 2018, n. 31652) e che escludono, nell'ambito del lavoro subordinato, che il datore di lavoro possa indirizzare contro il lavoratore comportamenti vessatori e persecutori.
Siffatti comportamenti, che possono anche consistere nel predisporre turni di lavoro che prescindano da effettive esigenze organizzative e siano invece diretti a danneggiare ingiustamente il genitore che fruisca dei congedi parentali 0 a dissuaderlo dal fruirne, possono pure integrare il reato di maltrattamenti, se posti in essere con carattere sistematico e duraturo (Cass. pen. 13 febbraio 2018, n. 14754).
La condotta datoriale lesiva ben può essere costituita, dunque, da una molteplicità dei comportamenti a carattere persecutorio, illeciti 0 anche leciti se considerati singolarmente, attuati in modo volontariamente sistematico e prolungato. In altri termini l'organizzazione della turnistica può risolversi in un'ingiusta ed arbitraria reazione del datore di lavoro al legittimo esercizio del lavoratore di godere il congedo parentale, che è illegittima se il motivo ritorsivo è l'unico determinante.
La prova dell'elemento psicologico dell’agire datoriale deve essere, tuttavia, fornita dal lavoratore. Nella sentenza si legge che, nella specie, nessuna prova sarebbe stata invece fornita della circostanza che fosse stata concretamente impedita la fruizione del congedo parentale su base oraria, che al genitore fossero stati impediti i cambi di turno e che i turni di lavoro fossero stati predisposti con un intento ritorsivo.
Tribunale di Roma, 4a Sez. Lav., 9 maggio 2019, n. 4501