Nel caso di non ammissione di un alunno alla classe successiva, è da escludere la violazione dell'ari. 7,1. 7 agosto 1990 n. 241 —per omesso avvio del procedimento, in quanto nessuna comunicazione sarebbe stata fatta dalla scuola ai genitori del medesimo — atteso che non solo il soggetto destinatario del provvedimento finale è, costantemente, informato della propria situazione scolastica attraverso i voti numerici attribuiti alle prove orali e scritte (nelle diverse materie) cui è sottoposto durante tutto l'anno scolastico, ma anche i genitori vengono informati nei colloqui ordinari e settimanali sull'andamento scolastico dei figli; sussiste, quindi, un costante coinvolgimento dei soggetti interessati al provvedimento finale, il che comporta l'assoluta irrilevanza ed ininfluenza dell'avviso di avvio del procedimento, essendo stato lo scopo previsto dalla I. n. 241 del 1990 sicuramente raggiunto attraverso altre modalità.

Consiglio di stato  15 luglio 2002 —882