Laddove il giudizio di non ammissione alla classe successiva (formulato per generica gravita delle insufficienze riportate dall'alunno e conseguente inapplicabilità del debito formativo) venga annullato in sede giurisdizionale, l'attività rivalutativa cui è tenuto il consiglio di classe consiste nel riesame della posizione dell'allievo alla luce delle specifiche ed articolate osservazioni contenute nella sentenza, con la conseguenza che l'eventuale nuovo provvedimento sfavorevole all'interessato che ribadisca genericamente il carattere grave delle insufficienze riportate dall'alunno, integra in maniera evidente un'elusione del giudicato (la cui sostanziale esecuzione avrebbe invece richiesto un'adeguata e concreta esplicitazione delle ragioni che a parere dell'organo amministrativo non consentivano di assegnare all'allievo il debito formativo)