Pur se, in materia di promozione, deve essere riconosciuto al Consiglio di classe uno spazio di poteri aventi i connotati tipici della discrezionalità, correlato e basato sui giudizi espressi dai diversi insegnanti nel corso dell'anno scolastico, è da ritenere fondata su congrui elementi ed adeguatamente motivata la decisione di « non promozione » in cui venga dato atto che la preparazione raggiunta era assai lontana dai requisiti minimi necessari per consentire il passaggio alla classe successiva con il debito in più materie, fattispecie ammissibile unicamente per coloro che non abbiano « pienamente » conseguito, in una o più discipline, gli obiettivi cognitivi e formativi previsti dagli ordinamenti degli studi.
Consiglio di Stato, 17 giugno 2002, n.7059