La determinazione di mancata promozione di uno studente alla classe superiore è assunta dal consiglio di classe nell'esercizio della sua discrezionalità tecnica, sulla base di giudizi analitici formulati in ciascuna materia dai rispettivi docenti, dai quali emerge una globale valutazione sul livello di apprendimento e di preparazione nel complesso raggiunto dall'a­lunno. Tale apprezzamento è, quindi, insindacabile in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti dell'illogicità e della contraddittorietà manifeste, in quanto diversamente opinando, l'adito giudice amministrativo finirebbe per invadere indebitamente l'area del merito valuta­tivo riservata al succitato organo tecnico.

TAR CAMPANIA N. 4498 - Sez. VIII — 30 settembre 2013