Da parte dei genitori di un alunna viene impugnato un giudizio di non ammissione all'Esame di Stato (c.d. Esame di maturità) sostenendo sostanzialmente due argomenti: che la studentessa da un lato necessitava delle misure di sostegno al fine di colmare le proprie crescenti lacune in ben 5 materie; e che, allo stesso tempo, la medesima studentessa aveva comunque superato la prova TOLC-E in inglese per l’accesso ad un determinato corso di laurea risultando nella lista dei primi 30 ammessi: circostanza, quest’ultima, che nell’articolazione del ricorso veniva di fatto valorizzata, in più passaggi, quale pesante motivo di dubbio sulla stessa attendibilità dei giudizi viceversa negativi sul suo grado di apprendimento resi da una parte assolutamente maggioritaria dei suoi docenti di liceo e da ultimo condivisi con il voto del Consiglio di Classe. Secondo il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento tali due due argomenti tra di loro del tutto inconciliabili già sull’immediato piano logico prima ancora che giuridico.

I principi elaborati dalla giurisprudenza ormai consolidata in tema di mancata ammissione dello studente alla classe successiva è suscettibile di sovrapponibilità ermeneutica con riferimento alla qui dedotta fattispecie di non ammissione all’Esame di Stato (c.d. Esame di maturità), e che pertanto sulla legittimità di tale giudizio non possono incidere la mancata attivazione nel corso dell’anno scolastico delle iniziative di sostegno concretatesi in appositi corsi di recupero, atteso che tale circostanza non può assumere alcuna influenza sul giudizio che il consiglio di classe è chiamato ad esprimere in sede di scrutinio finale; le eventuali disfunzioni organizzative verificatesi nel corso dell’anno scolastico non sono infatti sufficienti - per se stanti - a giustificare o modificare l’esito negativo delle prove sostenute dallo studente nel corso dell’anno scolastico, atteso che il giudizio di non ammissione alla classe superiore o all’Esame di Stato si fonda esclusivamente sulla constatazione sia dell’insufficiente preparazione dello studente medesimo, sia dell’incompleta maturazione personale, ritenute necessarie per accedere alla successiva fase di studi (così, ad es., T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 9 dicembre 2019, n.1628); detto altrimenti, anche le eventuali carenze della scuola in rapporto alla mancata od inappropriata predisposizione di attività di recupero non possono giustificare la promozione di uno studente con profitto insufficiente (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-bis, 12 ottobre 2018, n. 9930); e, del resto, anche la valutazione del Consiglio di classe sul livello di preparazione e di apprendimento concretamente raggiunto da un alunno al termine dell’anno scolastico non può dipendere da un'eventuale difetto nella relazione scuola-famiglia o dalla mancata attivazione di specifici interventi atti a favorire il recupero scolastico dello stesso (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 17 luglio 2019 n. 3933; T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Trento, 14 settembre 2018, n. 184): ossia le eventuali carenze della scuola nel predisporre tutti gli strumenti idonei a consentire il recupero dello studente ed il suo inserimento nell’attività di classe a livelli di preparazione pari o prossima a quella degli altri studenti della stessa classe non incidono sull’autonomia del giudizio di ammissione che deve essere effettuato, come indicato, sulla base della preparazione e della maturità comunque raggiunte dallo studente (cfr. Cons. Stato, Sez. I, 12 aprile 2019 n. 01115/2019)”.

Peraltro l’omessa o la non ottimale attuazione delle misure di sostegno per gli studenti con carenze, se invero non può essere invocata al fine di ottenere comunque la promozione alla classe successiva di costoro oppure la loro ammissione all’Esame di Stato, potrebbe comunque in astratto configurarsi quale illegittimità causativa di danno per gli studenti stessi e le loro famiglie (cfr. al riguardo T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 8 luglio 2020, n. 470 in tema di difettosa attività di sostegno nei riguardi di uno studente affetto da Disturbi specifici di apprendimento - DSA)

Quanto alla prova TOLC-E, è stato acclarato il contenuto di tale prova verificando la sua non sovrapponibilità con le materie oggetto di studio nell’indirizzo scolastico liceale prescelto dalla ricorrente. A tale riguardo è stato innanzitutto chiarito che tale prova è predisposta e somministrata dal Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA), soggetto istituzionale senza scopo di lucro, composto da 61 università statali. Il TOLC, reso attivo dal 2012, è un test d’ingresso universitario svolto on line ed è dichiaratamente finalizzato alla verifica delle conoscenze iniziali e minime richieste per affrontare con successo gli studi in una determinata area e per orientare gli studenti nella scelta del percorso universitario più adatto alle loro inclinazioni di studio, essendo le conoscenze oggetto di valutazione e il punteggio minimo da raggiungere sono stabiliti da ogni corso di laurea.

Il TOLC può anche essere utilizzato, con le stesse modalità di erogazione ma prevedendo in via ad esso correlate procedure amministrative di iscrizione per l’ammissione in graduatoria, anche come test di selezione per i corsi di laurea ad accesso programmato locale.  Tutti i TOLC appartenenti alla medesima tipologia presentano un livello di difficoltà analogo o comunque paragonabile, ma sono diversi da studente a studente e sono composti da domande selezionate da un database riservato del predetto CISIA. Possono accedere ai TOLC gli studenti iscritti agli ultimi due anni delle scuole medie superiori. La prova di TOLC-E superata dalla ricorrente al fine della sua iscrizione al predetto Corso di Laurea si articola nella risoluzione di 13 quesiti di Logica, di 10 quesiti di Comprensione verbale, di 10 quesiti di Matematica e di 30 quesiti di Lingua inglese. Il tempo assegnato per fornire le risposte è di 30 minuti per ciascuna delle Sezioni di Logica, di Comprensione verbale e di Matematica, e di 15 minuti per la Sezione di Lingua inglese: ossia complessivamente di 105 minuti.

Orbene, in considerazione di ciò è stato acclarata l’assoluta non comparabilità tra il complesso delle conoscenze richieste agli studenti non solo di liceo scientifico ma di ogni scuola media superiore, e quelle viceversa richieste dal TOLC-E ai fini del suo superamento. I quesiti del TOLC-E, infatti, comprendono nella specie soltanto due materie presenti nei corsi di studio delle scuole medie superiori (la Matematica e la Lingua inglese), nel mentre prescindono da tutte le restanti materie di tale ciclo di studi non prevedendo al riguardo domande di cultura generale che possano in qualche modo riguardarle e - per contro – contemplano quesiti di Logica e di Comprensione verbale. A posteriori, dunque, non può che concludersi nel senso che il superamento del TOLC-E da parte della ricorrente deve reputarsi del tutto irrilevante al fine di qualsivoglia contestazione circa l’attendibilità dei giudizi negativi che sono stati espressi sui livelli di apprendimento della studentessa da parte della maggioranza del corpo dei docenti della classe di liceo da lei frequentata nonché, collegialmente dal Consiglio di Classe.

T.R.G.A. – Trento, sentenza 16 agosto 2023, n. 137