La richiesta di risarcimento del danno (esistenziale) per il ritardo nell'assegnazione del sostegno per l'intero orario di frequenza scolastica di un alunno disabile non può prescindere dall'onere del danneggiato di specificare gli elementi di fatto dai quali assumere l'esistenza e l'entità del danno, per cui, in mancanza di assolvimento di detto onere, la domanda deve essere respinta, in quanto carente sul piano probatorio .

TAR CAMPANIA n.5583 - Sez. IV — 25 novembre 2011