Uno dei principi alla base dell'imputabilità della responsabilità della commissione di un fatto illecito consiste che essa possa essere solo personale.
Il TAR Puglia ha avuto modo di osservavare in una pronuncia che “…non è stata fornita evidenza fattuale alcuna di un presunto “atteggiamento omertoso” imputabile direttamente in capo a tutti i singoli componenti della classe…, i quali, viceversa, si sono ritrovati - loro malgrado - coinvolti in una incresciosa vicenda “frutto di irresponsabilità ed incoscienza” di un paio di alunne precisamente individuate, come bene messo in evidenza dalla docente accompagnatrice…. Da tale fatto non poteva legittimamente conseguire un voto in condotta di 6/10 esteso indiscriminatamente a tutta la classe, ma doveva procedersi ad una valutazione individualizzata di responsabilità da parte di ciascuno dei componenti della classe medesima, al fine di discernere chi fosse stato effettivamente colpevole di qualche specifica ed oggettiva mancanza e chi, viceversa, fosse rimasto del tutto estraneo agli eventi per come verificatisi.
Occorreva, dunque, procedere ad una più precisa e puntuale istruttoria, che potesse far luce, in contraddittorio con tutti gli interessati, sul preciso andamento dei fatti, in modo da fornire anche una compiuta via d’uscita pedagogica ad una vicenda oggettivamente assai problematica…. Una punizione indiscriminata dell’intero gruppo-classe, ottenuta per la via surrettizia di un severo voto in condotta attribuito a ciascuno degli alunni della (classe), si appalesa essere stata una misura oggettivamente sproporzionata e priva di giustificazione razionale, in particolare nei confronti di quegli alunni rimasti del tutto ignari dell’andamento dei fatti ed, eventualmente, chiusisi in un imbarazzato silenzio a fronte della grave piega che stavano prendendo gli eventi (coinvolgimento della polizia francese, perquisizioni personali, ritardo nel recarsi all’imbarco del volo di ritorno, etc.).
A fronte di tale omessa istruttoria ed alla evidente sproporzione fra provvedimenti adottati e situazione oggettiva determinatasi in fatto, il ricorso dovrà essere accolto, con l’annullamento del provvedimento in oggetto, attributivo alle ricorrenti dell’ingiustificato voto di 6/10 in condotta. … (Occorrerà) rivalutare la posizione (dei ricorrenti) alla luce di quanto evidenziato nel presente provvedimento, se del caso estendendo discrezionalmente i relativi provvedimenti a tutti coloro che si siano trovati nella medesima condizione delle predette e tanto per elementari, quanto doverose, considerazioni di parità di trattamento.
Resta, altresì, nelle facoltà del Consiglio di Classe il decidere le modalità attraverso cui la riedizione del potere valutativo dovrà essere svolta, se ad esempio tramite formali procedimenti disciplinari a carico dei singoli alunni o se tramite una mirata iniziativa pedagogica volta a favorire una effettiva presa di coscienza sulla oggettiva gravità dei fatti …e successiva valutazione degli esiti della medesima….”.

TAR Puglia, sentenza del 5 settembre 2018, n. 1123