(Circolare Ministero Istruzione Università Ricerca 2 aprile 2009 n. 38)

In tema di posti di organico dei docenti in ambito provinciale, l'Ufficio Scolastico non è  obbligalo ad operare l'arrotondamento a posto intero ogni volta che sia stato raggiunto lo  spezzone orario di 12 ore ma, anzi, tenuto conto della valorizzazione degli spazi di flessibilità delle istituzioni scolastiche e della possibilità loro attribuita di attivare ulteriori iniziative ed  interventi volti a raggiungere le finalità di razionalizzazione e di contenimento delle risorse; nonché considerato che la circolare ministeriale n. 38 del 2 aprile 2009 parla di arrotondamento a posto solo in presenza di uno spezzone di « almeno » 12 ore, è legittima e coerente con le direttive dell'amministrazione centrale la scelta dell'Ufficio Regionale e dell' ufficio Provinciale di Venezia di considerare gli « spezzoni orario » posti interi solo se raggiungano 18 ore settimanali: il Ministero ha, cioè, inteso fissare in 12 ore il limite minimo al di sotto del  quale non è possibile operare l'arrotondamento a posto intero, fatta salva la possibilità per le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della loro autonomia, di aumentare il numero di ore in presenza delle quali viene operato il detto arrotondamento a posto fisso.

Tar Veneto, sez. IlI, 19 febbraio 2010, n. 480