L'istituto giuridico del compenso sostitutivo delle ferie non godute, così come disciplinato dalle disposizioni in vigore all'epoca dello svolgimento dell'attività di insegnamento da parte della ricorrente e cioè della C.M. n. 169 del 22 giugno 1983 e dalla C.M. n. 1 del 2 gennaio 1985, non può che essere riconosciuto al personale docente supplente e non anche al personale incaricato, atteso che quest'ultimo, in qualità di supplente annuale, svolge un servizio caratterizzato da stabilità e continuità nell'insegnamento e quindi ha diritto alla retribuzione anche per i mesi estivi. Sicché è ovvio che tale trattamento assorbe e sostituisce le ferie non godute.
Nella particolare condizione dell'insegnante il diritto alle ferie deve essere contemperato con le esigenze della continuità didattica e quindi deve essere goduto nei periodi di chiusura della scuola, sicché quando al personale docente viene assicurato il pagamento della retribuzione anche durante i mesi estivi di chiusura della scuola, non può da quest'ultimo pretendersi altro in quanto il trattamento stipendiale ben assorbe e sostituisce il diritto al rateo di ferie non godute.
Consiglio di Stato, sez. Vl, 7 dicembre 2009, n. 8596