In tema di impugnazione di un provvedimento disciplinare per violazione delle garanzie partecipative ex art. 7,1. n. 241 del 1990, va tenuto conto — al fine di valutare un possibile diverso, e favorevole all'interesse del ricorrente, del procedimento, a seguito della partecipazione del ricorrente — del quadro normativo e dell'orientamento della giurisprudenza al momento dell'emanazione dell'atto oggetto del ricorso. Infatti, l'istituto ha una disciplina diacronica. Dopo l'entrata in vigore della I. 27 marzo 2001 n. 97 (che nel pubblico impiego ha equiparato ai fini disciplinari le sentenze penali di patteggiamento a quelle nelle quali sono stati ricostruiti ed accertati nelle fasi delle indagini preliminari e nel dibattimento) è venuta meno ogni necessità in sede disciplinare di effettuare ulteriori accertamenti, verifiche e dibattiti sulle circostanze accertate in sede penale e, conseguentemente, all'esito della sentenza penale irrevocabile di condanna va valutato soltanto se i fatti penalmente rilevanti configurino al contempo violazioni del regolamento disciplinare, come tali censurabili, con la precisazione che in ordine all'accertamento dei fatti addebitati all'incolpato l'esigenza della motivazione del provvedimento disciplinare è pienamente soddisfatta anche con il mero richiamo alla sentenza penale patteggiata. Nel regime precedente all'entrata in vigore della I. 27 marzo 2001 n. 97, (disciplina applicabile per ragioni cronologiche alla fattispecie di cui in causa) per contro, i fatti che davano luogo alla sentenza penale di patteggiamento potevano formare oggetto di un'autonoma considerazione e la relativa sanzione doveva essere irrogata sulla base di un separato giudizio di responsabilità disciplinare senza che la sentenza penale patteggiata potesse assurgere a presupposto unico per l'applicazione del provvedimento sanzionatorio, ovvero a parametro valutativo cui conformare la gravita della sanzione da irrogare Ciò posto, in tal ultimo caso, sembra plausibile che un'eventuale partecipazione del ricorrente al procedimento, connotato dalla sussistenza di un margine di discrezionalità in capo all'Am­ministrazione sulla possibilità di irrogare sanzioni di minar gravita, o di non tener conto ai fini disciplinari della condanna « patteggiata », avrebbe potuto determinare un esito del procedi­mento diverso e favorevole all'interessato .

TAR SICILIA N.1811 - Sez. II — 17 giugno 2013