Nel caso di annullamento in sede giurisdizionale dell'atto con il quale l'Amministrazione aveva illegittimamente interrotto o risolto il rapporto di impiego, al dipendente vincitore spetta l'integrale restitutio in integrum nel rapporto medesimo, ai fini sia giuridici che economici, e quindi anche la corresponsione delle competenze retributive relative al periodo di illegittima interruzione del rapporto.
Ciò che è dovuto al pubblico dipendente a titolo di restitutio in integrum sono solo gli emolumenti derivanti da prestazioni ordinarie di lavoro aventi natura di indennità fissa, obbligatoria e continuativa, restando esclusa ogni competenza accessoria che presuppone l'effettività della prestazione di lavoro.
Il pubblico dipendente, che aspira alla restitutio in integrum agli effetti economici, di un rapporto illegittimamente interrotto, ha l'onere di fornire la prova della mancata percezione di redditi da lavoro da altre fonti nel periodo di illegittimo allontanamento dal servizio.
Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria su quanto dovuto al pubblico dipendente a titolo di restituito in integrum devono essere calcolati separatamente sull'importo nominale del credito retributivo, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, escludendo sia il computo degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma dovuta quale rivalutazione, sia il riconoscimento di ulteriori interessi e rivalutazione monetaria sulla somma dovuta a titolo di interessi.
CONSIGLIO DI STATO N. 3640 - Sez. IlI — 9 luglio 2013