Ai sensi dell'ari. 22 comma 36, I. 23 dicembre 1994 n. 724 sui ratei dei crediti retribuiti tardivamente corrisposti ai pubblici dipendenti e maturati successivamente al 31 dicembre 1994 compete la maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria; di conseguenze a partire dall'I gennaio 1995 e per effetto del suddetto divieto di cumulo spellano, sui ratei maturati da tale ultima data, solo gli interessi calcolati sulla somma nominale secondo i vai tassi in vigore alla scadenza dei singoli ratei, mentre la rivalutazione monetaria spetta a titolo di maggior danno, solo se e nella misura in cui) risulti superiore, al tasso dell'interesse legai (c.d. eventuale differenziale tra interesse legale e il maggior danno da svalutazione), dovendo l'interessato dare in merito una prova presuntiva di ciò.

TAR ABRUZZO N. 314 - Sez. I — 14 giugno 2013