È illegittimo il provvedimento di rigetto della domanda di pubblico dipendente intesa a
fruire dei riposi giornalieri di cui all’art. 40, d.lg. 26 marzo 2001 n. 151 in materia di sostegno
della maternità e della paternità, motivato con riferimento alla posizione di casalinga della
consorte. Infatti, la lettera c) della norma citata, riferendosi alla « madre che non sia
lavoratrice dipendente », si applica non solo alla lavoratrice « autonoma » ma, per la sua lata
accezione letterale e in mancanza di esplicita esclusione, anche alla lavoratrice « casa-
linga ».
TAR SICILIA Sez. IlI n.2527 del 4 novembre 2015