La 'supervalutazione' del servizio di ruolo prestato all'estero dal personale docente — previsto dall'art. 21 r.d. 12 febbraio 1940 n. 740 — è un parametro rapportabile, nei termini quantitativi corrispondenti, al periodo trascorso presso sedi estere, ai fini dell'anzianità di carriera e del corrispondente trattamento economico, e non della mera anticipazione degli scatti convenzionali (cui si riferisce l'art. 3, comma 4, d.P.R. 23 agosto 1988 n. 399), ed esso ha natura diversa dagli stessi scatti (in relazione ai quali è previsto il riassorbimento con la progressione stipendiale, perché operano come mera anticipazione dei tempi ordinari della progressione economica orizzontale).

CONSIGLIO DI STATO N. 3619 - Sez. VI — 9 luglio 2013