La Corte, come già fatto in numerose altre sentenze, ribadisce l’orientamento giurisprudenziale consolidato che – sulla base della clausola 4 dell’Accordo Quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato recepito nella direttiva n. 1999/70/CE – riconosce l’anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, richiamando a tal fine anche numerose sentenze della Corte di giustizia. La sentenza tuttavia è di particolare interesse perché chiarisce quale è la prescrizione dei crediti retributivi per quanto riguarda i contratti a termine. Dicono i giudici: “Non è in discussione la legittimità dei termini apposti ai singoli contratti, sicché rileva il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 575/2003 secondo cui «nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui agli artt. 2948, numero 4, 2955, numero 2, e 2956, numero 1, cod. civ., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo - ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste
La Corte dei Conti – Sezione Centrale è stata chiamata a pronunciarsi in merito al diritto del personale ATA relativo alla ricostruzione di carriera e al conseguente diritto del di ottenere il riconoscimento in carriera in misura integrale dei servizi pregressi con liquidazione delle relative differenze stipendiali maturate.
I giudici hanno riconosciuto il diritto del personale ATA ad ottenere la ricostruzione integrale della propria carriera e non già nei limiti della c.d. temporizzazione., censurando la prassi osservata dal MIUR.
Va evidenziato che l’aspetto saliente è legato alla possibilità di percorrere - come sempre sostenuto dalla UIL Scuola - la strada di due inquadramenti: uno temporaneo ( il primo inquadramento in relazione al passaggio di qualifica c.d. temporizzazione ) e l’altro definitivo (a scelta dal lavoratore in funzione del miglior favore); il primo al momento del c.d. “primo inquadramento” determinato dal passaggio nel profilo di arrivo ed il secondo quale inquadramento finale applicando la norma più favorevole.
Infatti , non è detto che la ricostruzione sia sempre più favorevole alla temporizzazione che è vantaggiosa per coloro che hanno pochi anni di servizio, al contrario di coloro che hanno molti anni di servizio. Non di poco conto appare, infine, la posizione presa dalla Corte con riferimento alla problematica della prescrittibilità del diritto del personale del Comparto Scuola a richiedere la ricostruzione della carriera sulla base dell’effettiva anzianità di servizio. Sul punto i Giudici della Corte, facendo proprio l’orientamento già consolidato della Corte di Cassazione, hanno chiarito che trattasi di un diritto non soggetto a prescrizione.
Pertanto tutto il personale ATA che ha ottenuto un inquadramento con la temporizzazione o a cui non sono stati riconosciuti integralmente tutti i servizi pre - ruolo, ovvero svolti su altro ruolo, potrà procedere con una preliminare diffida e successivamente con uno specifico ricorso individuale al tribunale del lavoro, sempre che sia valutata preventivamente e positivamente, la consistenza tra temporizzazione e ricostruzione integrale di carriera.
Corte di Cassazione, Sentenza n. 20918 del 5/8/2019 .