Non sussiste "giusta causa" di dimissioni, né sussiste il conseguente diritto alla percezione dell'indennità di mancato preavviso, nel caso del docente che si dimetta dall'incarico per divergenze con la scuola in merito all'educazione e al percorso di istruzione di un alunno "difficile". Nel "bagaglio professionale" di un docente di scuola media non possono mancare doti di pazienza e tolleranza, oltre a specifiche conoscenze psicopedagogiche dell'età evolutiva. Uno dei compiti dell'Istituzione scolastica e del suo corpo docente è quello di assicurare, nella prima fase di "approccio" degli alunni alla nuova realtà scolastica, oltre agli aspetti strettamente didattici, anche un graduale inserimento ed un crescente conformarsi dei comportamenti agli standard minimi necessari per un proficuo lavoro di apprendimento.
Nella fattispecie si trattava di un docente in contrasto con le scelte degli organi direttivi e collegiali dell'Istituzione presso cui prestava servizio, relativamente alle problematiche educative e disciplinari create da un alunno con forti difficoltà d'inserimento.
Cassazione civile, sez. lav., 29 gennaio 2008 n. 1988