In tema di licenziamento disciplinare il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione rispet­to all'illecito commesso si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavora­tore in relazione al concreto rapporto e a tutte le cir­costanze del caso, sicché l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obbli­ghi contrattuali ovvero addirittura di un inadempi­mento tale da non consentire la prosecuzione nep­pure temporanea del rapporto di lavoro.

Cassazione civile, sez. lav. 5 aprile 2018, n. 8407