È da escludere la rilevanza disciplinare della condotta del lavoratore - che al momento della visita di controllo non aveva sentito suonare il campanello di casa perché “sotto la doccia” impedendo così l’accesso del medico fiscale nell’abitazione - non risultando violati gli obblighi di diligenza ex. artt. 2104 e 2106 cod. civ. Di conseguenza la sanzione disciplinare irrogata al dipendente malato che risulta assente alla visita fiscale perché sotto la doccia deve essere annullata.
Infatti l’assenza alla visita domiciliare di controllo, non è concettualmente coincidente con il tenere una condotta, all’interno delle pareti domestiche, che si riveli di ostacolo all’accesso del medico competente.
Nello specifico la corte di Cassazione ritiene che «il CCNL invocato dal datore di lavoro inserisce fra le condotte di rilievo disciplinare l’assenza alla visita domiciliare di controllo, che non è concettualmente coincidente con il tenere una condotta, all’interno delle pareti domestiche, che si riveli di ostacolo all’accesso del medico competente; quest’ultima può essere equiparata al mancato rispetto delle fasce di reperibilità nei rapporti con l’istituto previdenziale non già ai fini disciplinari, per i quali, oltre a venire in rilievo il principio di legalità e quello di proporzionalità, occorre accertare che in concreto la condotta, valutata in tutti i suoi profili oggettivi e soggettivi, integri una violazione degli obblighi che dal rapporto scaturiscono».
La Corte di Cassazione precisa, infine, che “l’obbligo di cooperazione che grava sul lavoratore in malattia, pur rilevando anche sul piano contrattuale del rapporto di lavoro, non può essere esteso fino a ricomprendere il divieto per il lavoratore medesimo di astenersi dal compiere qualsiasi atto del vivere quotidiano, normalmente compiuto all’interno delle pareti domestiche”. Per questi motivi la Cassazione rigetta il ricorso.
Corte di Cassazione Sez. Lav. del 18 luglio 2022, n. 22484