Il combinato disposto degli arti. 10 e 20, l. 2 aprile 1968 n. 482 rende evidente che
l’espletamento di una visita medica finalizzata ad accertare la compatibilità delle condizioni di
salute del dipendente con le mansioni assegnate, può essere sollecitato, oltre che su iniziativa
del dipendente, anche su impulso del datore di lavoro, pubblico o privato.
Consiglio di Stato n. 3238 - Sez. VI — 30 maggio 2011