Il Tar Lazio Sezione III Bis con sentenza 15973/2024 è stata considerata illegittima l'esclusione di una candidata al ruolo di docente collocata al primo posto nella graduatoria di un concorso pubblico. In possesso della laurea specialistica idonea al ruolo per cui faceva concorso e domanda, aveva superato le prove concorsuali ed era stata inserita in graduatoria. 

Successivamente l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) le richiedeva ulteriori 12 CFU richiesti dal DM 259/2017, ma la docente non li reputava necessari in quanto questi ulteriori CFU sarebbero dovuti essere richiesti solo ai titoli di laurea conseguiti successivamente all'entrata in vigore di tale decreto. Il suo titolo di studio invece era stato conseguito prima dell'entrata in vigore di questo decreto. 

 Il TAR ha accolto il ricorso della candidata perché l'esclusione per mancata acquisizione dei requisiti di accesso risulta essere illegittima. La sentenza sottolinea che non è ammissibile escludere una candidata dalla graduatoria già predisposta e a procedura concorsuale conclusa, per di più sulla base di valutazioni retroattive o postume dei requisiti di accesso. 

La conclusione della sentenza annulla l'esclusione dalla graduatoria della docente e ordina il reintegro della ricorrente in graduatoria.

L’approvazione della graduatoria costituisce il momento finale delle procedure concorsuali volte alla selezione degli aspiranti all’impiego pubblico, e non la stipula del contratto. Dunque è illegittimo l’atto con cui chi è già collocato in graduatoria, peraltro al primo posto, viene escluso.