Il principio dell'immediatezza della contestazione dell'addebito e della tempestività del recesso datoriale deve essere inteso in senso relativo, potendo in con­creto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l'accertamento e la valuta­zione dei fatti richieda uno spazio temporale maggio­re, ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedi­mento di recesso. Inoltre, il lasso temporale tra i fatti e la contestazione, ai fini della valutazione dell'imme­diatezza del provvedimento espulsivo, deve decorrere dall'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavo­ro della situazione contestata e non dall’astratta per­cettibilità o conoscibilità dei fatti stessi.

Corte di Cassazione Sez. Lav. 26 marzo 2018, n. 7424