In tema di licenziamento disciplinare il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione rispetto all'illecito commesso si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, sicché l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura di un inadempimento tale da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro.
Corte di Cassazione, Sez. Lav. 5 aprile 2018, n. 8407