Al di là delle denominazioni destinate ad avere più che altro valenza sociologica, è illegittimo che il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori, lungo la falsariga della responsabilità colposa del datore di lavoro che indebitamente tolleri l’esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute, cioè nociva, ancora secondo il paradigma di cui all’art. 2087 c.c.».
Tale ultima norma, infatti, postula la rilevanza di quel dovere del datore di lavoro, nei confronti dei suoi subordinati, che esulano dal mero rispetto delle norme di sicurezza prescritte esplicitamente, essendo esteso all’obbligo generale di prevedere ogni possibile conseguenza negativa dalla mancanza di equilibrio tra organizzazione di lavoro e personale impiegato.
Tale ultima norma, infatti, postula la rilevanza di quel dovere del datore di lavoro, nei confronti dei suoi subordinati, che esulano dal mero rispetto delle norme di sicurezza prescritte esplicitamente, essendo esteso all’obbligo generale di prevedere ogni possibile conseguenza negativa dalla mancanza di equilibrio tra organizzazione di lavoro e personale impiegato.
Pertanto, sempre secondo la Corte, «diviene imprescindibile porre attenzione a tutti i comportamenti, anche in sé legittimi, ma tali da indurre disagi o stress, che si manifestino isolatamente o invece si connettano ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprire gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute».
Come osservato in dottrina, questa evoluzione giurisprudenziale determina un cambio di paradigma consentendo di «passare definitivamente da un approccio alla materia del tipo “individuale” (concentrato in particolare sulle intenzioni e sulle finalità specifiche perseguite dal soggetto agente, solitamente il datore di lavoro) ad uno di matrice “sistemica” volto ad indagare i caratteri dell’ambiente lavorativo e dell’organizzazione aziendale rispetto alla posizione concreta del lavoratore-persona, il tutto anche in linea con i principi della persona umana e del lavoro fatti propri dalla Costituzione».
Cassazione civile del 7.02.2023, n. 3692