Il T.A.R. Campania  ha accolto il ricorso presentato da un docente  che aveva partecipato al Concorso docenti “ordinario” indetto con D.D. n. 499/2020. Una volta pubblicata la Graduatoria di Merito del concorso, non risultavano attribuiti 12, 5 punti al suo punteggio complessivo, ossia ai sensi del punto A.1.2 dell’Allegato B al Decreto n. 326/2021, non si teneva conto del conseguimento dell'abilitazione specifica all’insegnamento all’esito di percorso selettivo T.F.A. Sostegno ai sensi del D.M. n. 249/2010. 

Il T.A.R. Campania ha quindi accolto le doglianze della docente stabilendo che “…l’attribuzione di punti 12,50, in più rispetto al punteggio di cui al precedente punto A.1.1 … si giustifica, ad avviso del Collegio, in considerazione dei seguenti dati ermeneutici: il canone dell’interpretazione letterale … il canone dell’interpretazione logica, sostanziandosi la ratio della previsione nell’attribuzione di detto punteggio aggiuntivo per coloro che hanno partecipato al concorso grazie ad abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso…il canone dell’interpretazione sistematica…”, e ancora che “…la mancata attribuzione al ricorrente di punti 12,50 per titoli, relativamente al punto A.1.2 della Tabella…si presenti come illegittima, difettando di una congrua motivazione e contrastando con i chiari indici interpretativi…”.

Tar Campania del 18 luglio 2023, n. 4377