Non è applicabile al personale ATA l'art. 2, comma 2 d.l. n. 255 del 2001, conv. con l. n. 333 del 2001, in base al quale i servizi di insegnamento prestati dall'1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla l. n. 62 del 2000, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali. La norma ha infatti carattere eccezionale e trova applicazione solo per le ipotesi ivi specificamente previste, tenuto anche conto della diversità del contenuto delle prestazioni svolte dal personale ATA rispetto a quelle del personale docente" (Consiglio di Stato, sez. VI , 07/01/2008 , n. 6).
Consiglio di Stato sez. VII, 25/01/2023, n.881