La corte di Cassazione con decisione del 8 luglio 2022, n. 21780 in materia di ferie retribuite ha modificato il proprio orientamento espresso in precedenti sentenze al fine di conformarsi al nuovo orientamento assunto dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Alla luce di questo nuovo orientamento secondo la Corte dalla reinterpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell’Unione, deriva che:
a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro; il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite;
b) è il datore il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cass. n. 15652/2018;
c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
Corte di Cassazione Sez. Lav. dell’ 8 luglio 2022, n. 21780