L'insegnante di una scuola superiore può svolgere l'attività di avvocato, previa autorizzazione del dirigente scolastico, il quale, però, può impedire al docente-legale di assumere le difese in controversie in cui è parte la stessa scuola di appartenenza. Difatti, se il preside ravvisa possibili profili di interferenza tra l'assunzione del patrocinio legale e i compiti istituzionali, può subordinare l'autorizzazione al divieto di operare in conflitto di interessi. Ad affermarlo è la Cassazione che rigetta il ricorso di un avvocato, professore di discipline economiche e giuridiche presso una scuola superiore, al quale il preside aveva rilasciato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività libero-professionale a condizione di non patrocinare nelle controversie contro l'amministrazione scolastica. Per la Corte dalla lettura dell'articolo 1 del Codice deontologico forense e dalle norme in esso richiamate si desume che di legislatore abbia inteso conservare in capo alle amministrazioni di appartenenza un margine dì discrezionalità nella valutazione della possibile interferenza tra l'attività professionale e lo status di pubblico dipendente". Ciò significa che la facoltà di svolgere per i docenti delle scuole superiori la professione forense è si prevista, ma le singole amministrazioni scolastiche possono "valutare in concreto i singoli casi di conflitto di interesse o comunque di interferenza con i compiti istituzionali del docente".

Cassazione civile sez. lav. - 17/10/2018, n. 26016