Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la presunzione di conoscenza da parte del destinatario delle dichiarazioni pervenute presso il proprio domicilio ex art. 1335 c.c. è superata solo dalla prova della impossibilità della conoscenza per fatto non colpevole.
Il diritto del lavoratore ad usufruire dei permessi o dell'aspettativa per ricongiungimento familiare è subordinato, in via esclusiva, alla osservanza delle procedure previste dal CCNL applicato dall'ente.
Tribunale di Vicenza 9 febbraio 2021 n. 47