Sussiste la responsabilità per mobbing nel caso in cui l'organizzazione lavorativa non abbia salvaguardato la salute psichica della dipendente la quale, rientrata in servizio dopo l'assenza per maternità, sia stata denigrata dal personale medico del reparto, sottoposta a forme eccessive di controllo, assegnata allo svolgimento di mansioni che implicavano l'utilizzazione di macchinari nuovi senza prima ricevere un'adeguata formazione. In tal caso per la verifica del nesso di causalità ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale, bisogna accertare che la patologia depressiva di cui la dipendente soffra sia stata direttamente determinata dalla matrice stressante dell'organizzazione che ha pressato una personalità i cui meccanismi di risposta non sono del tutto efficaci.
La Corte ha ricordando il costante orientamento secondo il quale «in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora la condotta abbia concorso insieme a circostanze naturali alla produzione dell'evento del quale costituisce un antecedente causale necessario, l'autore del fatto illecito è da ritenere responsabile, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati; lo stato di salute anteriore della vittima può assumere rilevanza ai fini della quantificazione del risarcimento, nel rispetto del principio della causalità giuridica, solo qualora in epoca antecedente al fatto illecito il danneggiato fosse già affetto da patologia con effetti invalidanti, sui quali si è innestata la condotta antigiuridica, determinando un aggravamento che, in assenza del fattore sopravvenuto, non si sarebbe prodotto.
In quest'ultima ipotesi il giudice è tenuto a stimare il danno biologico tenendo conto della patologia pregressa, perché la lesione manifestatasi all'esito dell'azione illecita non è nella sua interezza una conseguenza immediata e diretta di quest'ultima, ma lo è soltanto per la parte che, secondo il giudizio controfattuale, non si sarebbe verificata in assenza della condotta antigiuridica tenuta dal danneggiante.
Alla preesistenza di una patologia non può, invece, essere assimilato un mero "stato di vulnerabilità", ossia una "predisposizione" non invalidante in sé, che non esclude né la causalità materiale, per il principio dell'equivalenza delle cause, né quella giuridica, perché il danno risulta comunque conseguenza diretta ed immediata dell'azione illecita».
Corte di Cassazione, Sez. Lav., 4 novembre 2021, n. 31742