Le organizzazioni sindacali hanno quindi senz'altro diritto, sulla base del contratto collettivo vigente, di conoscere e acquisire i documenti concernenti le procedure di ripartizione e distribuzione del fondo d'istituto per le finalità previste, ma non si può affermare la sussistenza di un interesse concreto e attuale all'accesso anche della documentazione di carattere nominativo, non essendo stato dimostrato in modo convincente che tali dati siano indispensabili per la verifica della attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse (Consiglio di Stato sez. VI - 30/08/2021, n. 6098).

L'istanza di accesso avente ad oggetto l'elencazione nominativa degli emolumenti percepiti, si presenta come preordinata ad un controllo generalizzato dell'azione pubblica, dato che l'interesse specifico e giuridicamente qualificato all'accesso riguarda la verifica della contrattazione collettiva integrativa sull'utilizzo delle risorse, interesse che appare perseguibile sulla base della documentazione fornita dall'istituto scolastico. Sul punto occorre valorizzare quanto disposto dal contratto collettivo di comparto 2016-2018 che, diversamente dal precedente contratto 2006-2009 (Consiglio di Stato, n. 4417/2018), non prevede l'informativa alle organizzazione sindacali sui nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto, ma stabilisce che l'informativa sia data nei tempi e modi atti a consentire ai soggetti sindacali di procedere ad una valutazione approfondita e al fine di consentire loro "di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa" e inserisce tra le materie di confronto la determinazione dei criteri per la ripartizione del fondo di istituto e per la individuazione del personale da utilizzare.

Non si può ritenere, infatti, che l'art. 6, lett. n,) del contratto 2006-2009 sia tuttora applicabile in virtù dell'art. 10, comma 1, del nuovo contratto, dato che la materia delle relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica è stata interamente disciplinata dall'art. 22 del contratto 2016-2018, non residuando spazio per integrazioni con norme dei precedenti accordi contrattuali anche alla luce di quanto disposto dall'art. 4, comma 5, che prevede espressamente la sostituzione integrale delle precedenti disposizioni in materia di "obiettivi e strumenti delle relazioni sindacali...".